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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 3 giugno 2004
IL MINISTRO
- Visto il comma 11 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali,
possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella
didattica usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione; DECRETA: 1. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche
non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente
presso le universita' statali (di seguito: docenti) possono avvalersi
nel corso del 2004, di una riduzione di prezzo per l'acquisto di un
personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica,
scelto tra quelli che saranno indicati in appositi listini riservati
pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito:
fornitori) selezionate previa l'indagine di mercato affidata alla
CONSIP S.p.a. Art. 2 1. I docenti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono
compilare l'apposito modulo reso disponibile dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso il proprio
sito www.istruzione.it. Il Ministero, esperite le necessarie
verifiche in ordine ai requisiti del docente per ottenere il
beneficio, assegna un numero di identificazione personale (PIN)
riservato che consentira' al docente di accedere all'agevolazione al
momento dell'acquisto.
Art. 3. 1. Ai fini dell'accreditamento del rivenditore, il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale
www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati
rispettivamente:
2. Ai fini della pubblicizzazione dell'avvenuto accreditamento, i rivenditori dovranno esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto, resa disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sul sito di cui al comma 1. Art. 4. Effettuazione della transazione e controlli 1. Per effettuare la transazione, il rivenditore, dopo aver
verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' del docente,
accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e
compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi
all'operazione e, specificatamente le generalita' dell'acquirente,
gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice
fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione,
nonche' il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso. Art. 5. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a. 1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della CONSIP S.p.a. per effettuare l'indagine di mercato. A tal fine la CONSIP S.p.a. svolge le seguenti attivita':
2. I risultati della indagine di mercato, che dovra' aver raccolto
non meno di cinque adesioni, al termine della verifica saranno
trasmessi dalla CONSIP S.p.a. al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie entro quindici giorni dal limite temporale posto dal bando
per la ricezione delle offerte. Qualora l'esito della indagine di
mercato non conducesse ad un risultato coerente con le finalita'
dell'art. 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, su
richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viene esperita una nuova indagine
di mercato, basata su diversi presupposti tecnici ed economici. 3. Qualora il medesimo PC, in esito all'indagine di mercato, fosse
proposto da piu' fornitori a prezzi diversi, sara' iscritto tra
quelli ammessi al progetto il fornitore che avra' offerto il prezzo
minore. 4. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sottoscrive
convenzioni con ciascun fornitore ammesso al Progetto, attraverso le
quali viene formalizzato l'impegno alla eventuale fornitura di un
numero massimo dei PC individuati, alle condizioni ed al prezzo
stabilito. L'efficacia della convenzione nel periodo compreso tra la
data del 1° gennaio 2005 e la scadenza del termine di dodici mesi
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e'
condizionata sospensivamente all'entrata in vigore di una norma
primaria che proroghi la durata del progetto. In caso di esaurimento
della quantita' di PC individuata in convenzione, ovvero in caso di
proroga del termine del progetto, con l'accordo delle parti potra'
valutarsi la variazione del prezzo del PC dovuta ad eventuali
aggiornamenti tecnologici introdotti dal fornitore. Le convenzioni
devono contenere una commisurata penale in caso di inadempienza dei
fornitori nonche' la possibilita' di risoluzione motivata da parte
del Dipartimento stesso. 5. I fornitori ammessi al Progetto devono provvedere a dare
adeguata diffusione ai listini riservati mediante una campagna di
comunicazione che deve essere descritta nell'offerta e ne costituisce
parte integrante. I fornitori devono rendere disponibile sul sito
www. italia.gov.it e su quello del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca www.istruzione.it, l'elenco
aggiornato e l'ubicazione dei rivenditori aderenti al Progetto presso
cui e' possibile acquistare i prodotti del listino riservato. 6. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto. Art. 6. Campagna di comunicazione 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare
il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it 2. Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni
vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile, da parte
dei docenti, sono altresi' pubblicizzate con una specifica nota
circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed a tutte le
universita', oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutti
i docenti iscritti. 3. Sono messi a disposizione appositi programmi software per i
docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le
modalita' indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta. 4. I programmi di software sono individuati e resi disponibili, con
modalita' da definirsi successivamente e pubblicate sul sito
www.istruzione.it Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004 |