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Equipollenze titoli di studio

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In lavorazione

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO STRANIERI CONSEGUITI DA CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO

Informazioni utili

Dove rivolgersi

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  DI BELLUNO Tel. 0437 26941

REQUISITI

La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti di:

Ø      Lavoratori italiani all’estero o loro congiunti;

Ø      Cittadini italiani per matrimonio;

Ø      Cittadini italiani per naturalizzazione;

Ø      Profughi italiani.

 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

L’interessato deve presentare domanda di equipollenza rispettivamente:

  • All’Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia di residenza: per i diplomi di licenza elementare e media;
  • Ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale a scelta dell’interessato: per i diplomi di scuola secondaria superiore.

Per il riconoscimento delle Lauree conseguite all’estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.

 Non può essere richiesta equipollenza per titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

 DOCUMENTI DA PRESENTARE

 a)      domanda di equipollenza  con il diploma di scuola secondaria di 1° o 2°

(vedi modulistica allegata);

b)      certificato di cittadinanza italiana;

c)    titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, in originale o copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana – certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia – ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile dalla persona che ha eseguito la traduzione; legalizzazione della firma del Capo di istituto che ha rilasciato il titolo suddetto, da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato conseguito;

d)      dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana indicante:

Ø     la posizione giuridica dell’istituto o della scuola frequentata all’estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);

Ø     il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito);

Ø      la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;

Ø      il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi;

 e)    atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’eventuale esenzione della prova integrativa d’italiano quali: attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, possesso di un titolo di studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane…;

f)       solo per lavoratori italiani all’estero o loro congiunti: attestazione dell’Ufficio consolare italiano del paese straniero di provenienza, da cui risulti lo stato di lavoratore italiano all’estero (o suo congiunto ) con la precisazione del periodo di permanenza all’estero (i congiunti di un lavoratore italiano all’estero devono allegare uno stato di famiglia dal quale risulti il rapporto di parentela con il lavoratore stesso);

g)    solo per i cittadini italiani per matrimonio: certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall’autorità competente del paese straniero d’origine o dall’autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia; certificato di matrimonio;

h)      solo per cittadini italiani per naturalizzazione: decreto di naturalizzazione;

ed inoltre: (solo per la domanda di equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 2°)

 i)      programma delle materie: rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri;

j)        Curriculum degli studi redatto dall’interessato e distinto per anni scolastici indicante:

§        le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo;

§        l’esito favorevole degli esami finali;

§        le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio;

k)     ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare   a prova dei dati del curriculum studii.

l)        Elenco in duplice copia dei documenti presentati.

Note importanti:

 L’equipollenza può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di  studio stranieri; l’equipollenza con titoli intermedi ha valore solo ai fini della prosecuzione degli studi.

 Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione superiore.

DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE: la dichiarazione di equipollenza viene rilasciata quando i corsi frequentati dai candidati all’estero hanno contenuti pratici relativi al tipo di qualifica o quando gli interessati hanno effettivamente maturato esperienze di lavoro inerenti la qualifica richiesta.

 La mancata presentazione dei documenti previsti rende impossibile il perfezionamento del procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di equipollenza del titolo di studio straniero.

MODELLI DI DOMANDA DI EQUIPOLLENZA

Licenza media

Per cittadini italiani per matrimonio o naturalizzazione
Per i soli titoli di istruzione secondaria di II Grado

Per i lavoratori italiani all’estero e loro congiunti
Per i soli titoli di istruzione secondaria di II Grado

Aggiornato al 31 maggio 2011