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Equipollenze titoli di
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In lavorazione
EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO STRANIERI CONSEGUITI DA CITTADINI ITALIANI
ALL’ESTERO
Informazioni utili
Dove rivolgersi
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI BELLUNO Tel. 0437 26941
REQUISITI
La dichiarazione di equipollenza
dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti di:
Ø
Lavoratori italiani all’estero o loro congiunti;
Ø
Cittadini italiani per matrimonio;
Ø
Cittadini italiani per naturalizzazione;
Ø
Profughi italiani.
A CHI INOLTRARE LA DOMANDA
L’interessato deve presentare
domanda di equipollenza rispettivamente:
- All’Ufficio Scolastico
Provinciale della Provincia di residenza: per i diplomi di licenza
elementare e media;
- Ad un qualsiasi Ufficio
Scolastico Provinciale a scelta dell’interessato: per i diplomi di scuola
secondaria superiore.
Per il riconoscimento delle
Lauree conseguite all’estero sono competenti, con proprie modalità, le
Università degli Studi.
Non può essere richiesta
equipollenza per titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie
sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) domanda
di equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 1° o 2°
(vedi
modulistica allegata);
b)
certificato di cittadinanza italiana;
c) titolo di
studio rilasciato dalla scuola straniera, in originale o copia autenticata,
accompagnato dalla traduzione in lingua italiana – certificata conforme al testo
straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana del paese di
provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o
consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia –
ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile dalla persona che ha
eseguito la traduzione; legalizzazione della firma del Capo di istituto che ha
rilasciato il titolo suddetto, da parte dell’autorità diplomatica o consolare
italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato conseguito;
d)
dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare
italiana indicante:
Ø la
posizione giuridica dell’istituto o della scuola frequentata all’estero (se
statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore
della scuola stessa);
Ø il
valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai
quali il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese
in cui è stato conseguito);
Ø
la validità ai fini della prosecuzione degli studi,
dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;
Ø
il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole
estere dove si sono svolti gli studi;
e) atti e
documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai
fini dell’eventuale esenzione della prova integrativa d’italiano quali:
attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana,
possesso di un titolo di studio che comprenda l’italiano fra le materie
classificate, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende
italiane…;
f) solo per
lavoratori italiani all’estero o loro congiunti: attestazione dell’Ufficio
consolare italiano del paese straniero di provenienza, da cui risulti lo stato
di lavoratore italiano all’estero (o suo congiunto ) con la precisazione del
periodo di permanenza all’estero (i congiunti di un lavoratore italiano
all’estero devono allegare uno stato di famiglia dal quale risulti il rapporto
di parentela con il lavoratore stesso);
g) solo per i
cittadini italiani per matrimonio: certificato di cittadinanza del paese
straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove
risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato
dall’autorità competente del paese straniero d’origine o dall’autorità
diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia; certificato di
matrimonio;
h) solo per
cittadini italiani per naturalizzazione: decreto di naturalizzazione;
ed inoltre:
(solo per la domanda di equipollenza con il
diploma di scuola secondaria di 2°)
i) programma
delle materie: rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative
nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana (come sopra specificato
per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari
dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri;
j)
Curriculum degli studi redatto dall’interessato e distinto per anni
scolastici indicante:
§
le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito
positivo;
§
l’esito favorevole degli esami finali;
§
le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il
titolo di studio;
k) ogni altro
titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile
presentare a prova dei dati del curriculum studii.
l) Elenco
in duplice copia dei documenti presentati.
Note
importanti:
L’equipollenza può
essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio
stranieri; l’equipollenza con titoli intermedi ha valore solo ai fini della
prosecuzione degli studi.
Ciascun titolo di studio
straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio
italiano di istruzione superiore.
DIPLOMA DI QUALIFICA
PROFESSIONALE: la dichiarazione di equipollenza viene rilasciata quando i
corsi frequentati dai candidati all’estero hanno contenuti pratici relativi al
tipo di qualifica o quando gli interessati hanno effettivamente maturato
esperienze di lavoro inerenti la qualifica richiesta.
La mancata presentazione dei
documenti previsti rende impossibile il perfezionamento del procedimento
amministrativo avviato con la presentazione della domanda di equipollenza del
titolo di studio straniero.
MODELLI DI DOMANDA DI EQUIPOLLENZA
Aggiornato al
31 maggio 2011
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